Compensi

È importante conoscere anticipatamente i compensi dovuti per l’attività professionale dell’avvocato, in quanto chi si rivolge a un avvocato 

  • ha il diritto di assumere una scelta consapevole e ponderata in considerazione delle proprie aspettative;
  • ha la necessità, il più delle volte, di programmare le proprie spese.

In considerazione di tali esigenze i compensi dell’avvocato andrebbero preventivati tenendo conto di ogni possibile scenario ragionevolmente prevedibile.

Ad esempio, se viene demandato all’avvocato di richiedere un decreto ingiuntivo sarà opportuno preventivare i compensi dovuti, non solo per la fase monitoria, ma anche per l’eventuale opposizione spiegata dal debitore.

In tale prospettiva è evidente che per redigere un preventivo dei compensi accurato sia necessario conoscere (almeno sommariamente) le problematiche legali del caso.

Tuttavia, le disposizioni del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, consentono di porre alcuni punti fermi nella liquidazione dei compensi dell’avvocato.

In considerazione di tali principi e con l’auspicio di rendere più chiara la liquidazione dei compensi, si è ritenuto opportuno predisporre

Guida per la liquidazione dei compensi dell’avvocato

Per redigere un preventivo occorre innanzitutto individuare l’attività professionale demandata all’Avvocato.

Convenzionalmente è possibile fare la seguente distinzione:

  • «Consultazione», costituisce un rapido confronto, non preceduto da particolari approfondimenti, tra l’Assistito e l’Avvocato su questioni legali di qualsiasi tipo;
  • «Consulenza», è l’insieme di ripetute e sistematiche Consultazioni;
  • «Assistenza Giudiziale», è l’insieme di Prestazioni Professionali svolte dall’Avvocato nell’ambito di un procedimento giudiziario, nell’interesse dell’Assistito;
  • «Assistenza Stragiudiziale», è l’insieme di Prestazioni Professionali svolte dall’Avvocato, non rientranti nell’Attività Giudiziale, afferenti un affare determinato (a titolo esemplificativo, atto di costituzione in mora o contestazione di addebiti, attività negoziale, partecipazione a procedimenti di cd «risoluzione alternativa delle controversie», accesso ai documenti amministrativi presso le Pubbliche Amministrazioni, partecipazione ad Assemblee).

Qual’è il valore della causa o dell’affare?

Una volta individuata l’attività professionale da svolgersi, per determinare i compensi dell’avvocato occorre determinare il valore della causa o dell’affare.

Ai fini dell’assistenza giudiziale, l’art. 5 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia, prevede quanto segue:

  • «Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto (…) – è determinato a norma del codice di procedura civile».

Ai fini dell’assistenza stragiudiziale, l’art. 21 del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia, prevede quanto segue:

  • «Nella liquidazione dei compensi il valore dell’affare è determinato – salvo quanto diversamente disposto (…) – a norma del codice di procedura civile»

L’art. 10 del Codice di Procedura Civile, richiamato dalle norme citate, stabilisce che «Il valore della causa (…) si determina dalla domanda a norma delle disposizioni seguenti», precisando che «A tale effetto le domande proposte nello stesso processo contro la medesima persona si sommano tra loro, e gli interessi scaduti, le spese e i danni anteriori alla proposizione si sommano col capitale».

Fermo quanto precede, ci sono dei casi in cui non è possibile determinare il valore della causa (in caso di assistenza giudiziale) o il valore dell’affare (in caso di assistenza stragiudiziale).

Nei casi in cui non è possibile determinare il valore, salvo che si proceda a una determinazione forfettaria e convenzionale, per determinare i compensi dell’avvocato soccorrono le seguenti norme:

  • art. 5, comma 6, del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia, «Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessita’ della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00».
  • art. 21, comma 7, del Decreto 10 marzo 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia, «Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessita’ delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00».

Parametri di riferimento per liquidare i compensi dell’avvocato

Una volta determinato il valore della causa o dell’affare, sarà possibile procedere alla liquidazione dei compensi dell’avvocato utilizzando le tabelle allegate al Decreto 10 marzo 2014, n. 55, del Ministero della Giustizia.

Proprio in considerazione di tali parametri è stato possibile realizzare la utility per la liquidazione dei compensi.

Come adeguare i parametri al caso di specie?

Tali tabelle, suddivise per fasi di attività e per scaglioni, riportano dei parametri indicativi e, pertanto, sarà possibile aumentare o diminuire i valori ivi riportati in considerazione di una serie di criteri.

A norma dell’art. 4 del DM n. 55/2014, in materia giudiziale, «Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto»:

  • delle caratteristiche dell’attività prestata,
  • dell’urgenza dell’attività prestata,
  • dell’importanza dell’affare,
  • della natura dell’affare,
  • della difficoltà dell’affare, anche in considerazione
    • dei contrasti giurisprudenziali,
    • della quantità della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti,
  • del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti;
  • del valore dell’affare,
  • delle condizioni soggettive del cliente,
  • dei risultati conseguiti,
  • della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate.

A norma dell’art. 19 del DM n. 55/2014, in materia stragiudiziale, «Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto»:

  • delle caratteristiche dell’attività prestata,
  • dell’urgenza dell’attività prestata
  • del pregio dell’attività prestata,
  • dell’importanza dell’opera,
  • della natura dell’affare,
  • della difficoltà dell’affare,
  • del valore dell’affare,
  • della quantità delle attività compiute,
  • qualità delle attività compiute,
  • delle condizioni soggettive del cliente,
  • dei risultati conseguiti,
  • del numero delle questioni giuridiche e in fatto trattate
  • della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate.

Utility per la liquidazione dei compensi

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Totale dei compensi:

Compensi:
Spese generali ex art. 2 DM 55/2014:
Totale:
Agevolazione:
Totale imponibile: